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Tutore e Amministratore di Sostegno: Guida Pratica e Orientamenti dalla Cassazione

Immagine del redattore: Antonio CirilloAntonio Cirillo
Tutore e Amministratore di Sostegno: Guida Pratica e Orientamenti dalla Cassazione

Nel diritto civile italiano, due figure fondamentali emergono quando si tratta di tutelare persone incapaci di agire autonomamente: il tutore e l'amministratore di sostegno. Sebbene abbiano lo stesso obiettivo di protezione, i loro ruoli differiscono in modo significativo.

l Tutore: La Figura Tradizionale

Il tutore è una figura storica e rigida, prevista dal Codice Civile per proteggere le persone affette da incapacità totale dovuta a gravi patologie psichiche. Quando un soggetto è dichiarato interdetto, perde completamente la capacità di agire e viene assistito in ogni ambito da un tutore.

  • Incapacità totale: Il tutore agisce per conto della persona interdetta, che non può compiere alcun atto civile.

  • Poteri estesi: Il tutore gestisce il patrimonio dell'incapace e prende decisioni quotidiane, sempre sotto la supervisione del giudice tutelare.

  • Giurisdizione tutelare: L'attività del tutore è strettamente controllata dal giudice, soprattutto per gli atti di straordinaria amministrazione, che richiedono autorizzazioni specifiche.

L'Amministratore di Sostegno: Flessibilità e Personalizzazione

Introdotto dalla Legge 6/2004, l'amministratore di sostegno è una figura più moderna e adattabile. Questo strumento giuridico è pensato per persone che, pur avendo difficoltà, mantengono una capacità parziale di agire. L’amministratore interviene solo per determinate necessità, lasciando al beneficiario la libertà di compiere atti che non richiedono il suo intervento.

  • Incapacità parziale: L'amministratore di sostegno interviene solo in ambiti specifici definiti dal giudice, lasciando alla persona capacità di agire in altri settori.

  • Poteri limitati: A differenza del tutore, i poteri dell'amministratore sono più circoscritti e determinati dal decreto di nomina.

  • Flessibilità: La misura è modellata sulle esigenze del soggetto assistito, garantendo una protezione su misura.

Giurisprudenza: Sviluppi e Orientamenti

Negli anni, la giurisprudenza ha ulteriormente chiarito le differenze tra questi due istituti, favorendo un approccio che tuteli il più possibile l'autonomia del soggetto.

  • Principio di sussidiarietà: La Corte di Cassazione ha ribadito che l'interdizione dovrebbe essere l'ultima ratio, da applicare solo quando l’amministrazione di sostegno non è sufficiente a garantire una protezione adeguata. Questo principio emerge chiaramente dalla sentenza Cass. civ., Sez. I, 25366/2006, che privilegia l’amministrazione di sostegno per essere meno invasiva​

  • Personalizzazione delle misure: La Cassazione ha più volte affermato l'importanza di adattare l’amministrazione di sostegno alle reali necessità del beneficiario, come indicato nella sentenza Cass. civ., Sez. I, 22602/2011, sottolineando che la misura deve essere modellata sulle esigenze della persona, garantendo un intervento su misura​

  • Tutela della dignità: La Corte ha ribadito che anche nelle situazioni di incapacità è fondamentale tutelare la dignità e l’autonomia del soggetto, riducendo al minimo le limitazioni, come evidenziato nella sentenza Cass. civ., Sez. I, 4866/2012

Conclusioni

La scelta tra la nomina di un tutore o di un amministratore di sostegno dipende dalla gravità e dalla natura dell’incapacità. La giurisprudenza contemporanea tende a privilegiare l’amministrazione di sostegno, in quanto misura più rispettosa della dignità e della libertà del soggetto assistito. Tuttavia, la decisione finale spetta al giudice, che valuta le condizioni e le esigenze specifiche del soggetto coinvolto.

Riferimenti

  • Cass. civ., Sez. I, 25366/2006: Un esempio sull’importanza di adottare l’amministrazione di sostegno.

  • Cass. civ., Sez. I, 22602/2011: Sentenza che sottolinea l'importanza della personalizzazione della misura.

  • Cass. civ., Sez. I, 4866/2012: Ulteriore conferma della necessità di tutelare la dignità del beneficiario.

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